Presentazione candidature Esame di Stato candidati esterni

1.B Candidati esterni (presentazione domande: 16 novembre 2021 - 6 dicembre 2021)
L’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di
candidati esterni coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondogrado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;

d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022.
Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2022.
I candidati esterni all’esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare1 volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle
previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresì l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame
di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è
sottoposto.
I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l’esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi
precedenti l’ultima.
I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.
Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali.
Non è prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:
-nell’ambito dei corsi quadriennali;
-nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti;
-negli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in attesa di disciplina, considerata la peculiarità di tali corsi di studio;
-nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari nei quali sono attuati i progetti EsaBac ed EsaBac techno (d.m. 8 febbraio 2013, n. 95, e d.m. 4 agosto 2016, n. 614);
- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all’esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le predette Province autonome, a eccezione di coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale siano già stati ammessi all’esame di Stato e non lo abbiano superato; l’ammissione di tali candidati è in ogni caso subordinata al superamento dell’esame preliminare.
Si precisa che non è consentito ripetere esami di Stato della stessa tipologia, indirizzo, articolazione, opzione già sostenuti con esito positivo.